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FiltraIl Conto Termico è un incentivo statale erogato dal GSE (Gestore dei servizi Elettrici) relativo ad interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Lo Sconto Termico è… la stessa cosa!
Prima di addentrarci nei dettagli della disciplina, è opportuno chiarire che le differenze tra i due (Conto Termico e Sconto Termico) sono individuabili SOLO nelle diverse modalità di erogazione del beneficio. Infatti, mentre il Conto Termico viene erogato direttamente al soggetto beneficiario dell’incentivo, il quale è tenuto ad anticipare le somme per intero e ad attendere tempi di attesa mediamente lunghi per il rimborso (90 giorni dall’accettazione della pratica da parte del GSE), lo Sconto Termico è immediato, poiché l’incentivo (FINO AL 65%) viene scontato direttamente in fattura senza alcuna attesa da parte del richiedente, e questo perché ci pensa Climamarket!
Se sei interessato e vuoi richiedere lo Sconto Termico Climamarket compila il FORM QUI SOTTO!
Di seguito troverai la disciplina relativa al Conto Termico ed allo Sconto Termico, ma per qualsiasi informazione non esitare a contattare il nostro Servizio Clienti o a compilare il nostro form!
Si sente spesso parlare di Conto termico 2.0 o di Conto Termico 3.0, ma che cos’è il Conto Termico?
Il Conto Termico riguarda la disciplina per l’incentivazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (D.M. 16/02/2016) e si sostanzia nell’erogazione di un incentivo statale erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) che agevola interventi di:
Il conto termico rappresenta dunque una reale alternativa allo sconto in fattura, poiché l’obiettivo è quello di incentivare gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici esistenti mediante supporto economico dei soggetti attivi in tal senso, consentendo loro di recuperare più velocemente parte delle spese sostenute e rendendo questo tipo di interventi concretamente più accessibili.
I beneficiari dell’incentivo possono essere privati ed imprese ma anche Pubbliche amministrazioni, ed il contributo statale non può eccedere il 65% della spesa ammissibile sostenuta.
La richiesta dell’incentivo Conto Termico deve avvenire tramite iscrizione e richiesta all’apposito portale gestito dal G.S.E, attraverso il quale i tecnici di Climamarket provvederanno a compilare ed inviare la documentazione necessaria ai fini dell’accettazione della pratica e dell’erogazione del beneficio. La richiesta deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, che non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento.
Il soggetto che intende avvalersi dell’incentivo Conto Termico, affidando la gestione della pratica agli esperti Climamarket, è tenuto ad inviare preliminarmente la seguente documentazione:
La pratica Conto Termico richiede alcuni passaggi intermedi ed il rilascio di documentazione in corso d’opera da parte del GSE che dovrà essere firmata dal soggetto beneficiario e nuovamente inoltrata a Climamarket. Ad ogni modo, prima dell’inoltro della pratica Conto Termico sull’apposito portale del G.S.E, gli esperti Climamarket provvederanno ad inviare al richiedente una Check List da compilare con tutte le informazioni necessarie, oltre a fornire costante supporto per qualsiasi informazione, richiesta o incertezza in merito alla fattibilità degli interventi e/o all’erogazione del beneficio.
Il beneficio verrà erogato al soggetto richiedente entro 90 giorni dall’accettazione della pratica da parte del G.S.E. (Gestore dei Servizi Elettrici), mediante accredito delle somme su conto corrente. Qualora si voglia usufruire dello Sconto Termico, l'incentivo verrà scontato direttamente in fattura da Climamarket , che recupererà le somme mediante cessione del credito.
Sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale (escluso il gruppo di categoria E) dotati di impianto di climatizzazione invernale:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
I soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo Conto Termico sono:
- Le Amministrazioni Pubbliche:
a) tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, identificate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.
b) gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
c) le società a patrimonio interamente pubblico, costituite ai sensi dell’art. 113, comma 13, del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
d) le società Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991, e s.m. e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui alla medesima disposizione;
e) le Cooperative di abitanti (legge 164/2014) iscritte all’Albo nazionale delle società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base alla legge n.59/92;
Le categorie di cui alle lettere d) ed e) sono equiparate alla Pubblica Amministrazione ai soli fini dell’accesso agli interventi afferenti alla Categoria 1.
Il GSE potrà richiedere, in fase di istruttoria, l’atto costitutivo e/o lo statuto al fine della identificazione e riconduzione dell’ente e/o della società nella specifica categoria di amministrazione pubblica prevista dal Decreto.
- I Soggetti privati:
intesi, ad esempio, come persone fisiche, condomini e Soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 2 del Decreto.
In conformità a quanto previsto dall’art. 3 del Decreto, i Soggetti Ammessi (SA) sono i Soggetti che beneficiano degli incentivi, a condizione che:
AVVISO
Adempiendo agli obblighi informativi e di trasparenza nei contratti, Climamarket precisa che qualora il contribuente decida di avvalersi esclusivamente del servizio “Conto Termico” escludendo il preliminare e correlato acquisto dell’impianto termico presso la medesima azienda (ed anche l’eventuale servizio di installazione), la verifica della presenza di eventuali irregolarità tecniche riguardanti l’intervento e/o la successiva documentazione trasmessa verrà valutata ex post alle operazioni di fatturazione del servizio. Pertanto, qualora la valutazione dia esito negativo non si procederà al rimborso del servizio.
Cod. 89132206/89472265...
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Cod. 89112261/89472270_4
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Cod. 89092231/89472265_4
Cod. 89112265/89472270_3
Cod. 89112261/89472270...
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Cod. 89112265/89472265...
Cod. 89112261/89472265...
Cod. 89132206/89472265...
Cod. 89112261/89472265...
Cod. 89092251/89472265...
Cod. 89112265/89472265...
Cod. 89112261/89472265...
Cod. 89092251/89472265_3
Cod. OS-CANCH18EI-OS-S...
Cod. OS-CANCH24EI-OS-S...
Cod. SB.FVXM35A/RXMR
Cod. SB.FVXM50A/RXMA