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Ecobonus e bonus ristrutturazioni 2023

Detrazioni fiscali per risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie 50% 65% e 110%

Con il Decreto Legge Rilancio (17 Luglio 2020) sono state apportate grosse novità in materia di ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico. Fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile usufruire della detrazione fiscale fino al 110% a patto che gli interventi di riqualificazione energetica siano associati ad uno dei seguenti interventi trainanti: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate; sostituzione degli impianti di climatizzazione; interventi antisismici sugli edifici presenti nelle zone antisismiche 1,2,3. In questi casi gli interventi agevolati dalla detrazione del 50% o 65% possono usufruire della detrazione fiscale del 110% in 5 anni. Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non associati ad uno degli lavori trainanti, continuano a godere della detrazione del 50% e 65%.

 

Le informazioni riportate in questa pagina sono indicative; Climamarket.it declina ogni responsabilità in merito alle interpretazioni delle normative in corso di validità sulle Agevolazioni Fiscali e consiglia ai propri clienti di affidarsi, per la corretta gestione della richiesta di agevolazione, al proprio commercialista o al responsabile dei lavori in caso di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica.

 

ECOBONUS 50% e 65%

Per gli interventi di riqualificazione energetica, le agevolazioni consistono in una detrazione Irpef o Ires, e sono concesse quando si eseguono lavori mirati ad aumentare il livello di efficienza energetica degli immobili esistenti.

Ad esempio: potrà essere sostituita la caldaia a gas con una più efficiente purché in Classe Energetica non inferiore alla Classe A ed usufruire della Detrazione al 50% oppure sostituire la stessa caldaia ma corredata di un "sistema di termoregolazione evoluto" usufruendo della Detrazione al 65%. Un "sistema di termoregolazione evoluto" è quel sistema in grado di "correggere la curva climatica" di un generatore e modificarne in modo diretto il funzionamento; pertanto sono considerati validi i cronotermostati dotati di sonda climatica esterna perché agiscono direttamente sul funzionamento della caldaia (Classi V e VI); le valvole termostatiche sono considerate valide solo se installate (in un numero minimo di tre) in concomitanza alla sostituzione della caldaia e solo se "a bassa inerzia termica" (Classe VIII), negli altri casi non sono valide perché perché agiscono direttamente sui terminali di impianto.

65%

In particolare, la detrazione del 65%, è riconosciuta se le spese vengono sostenute per:

  • la riqualificazione energetica di edifici esistenti
  • l'installazione di pannelli solari
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza (condizionatori aria-aria)
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza (chiller e minichiller aria-acqua) ed eventualmente anche i terminali di impianto (ventilconvettori) se acquistati insieme al generatore
  • la sostituzione di impianti di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore ad alta efficienza (COP>2,6)
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe energetica A+ (caldaie già in Classe A corredate di cronotermostato evoluto e sonda esterna e/o di almeno tre valvole termostatiche), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
  • l'acquisto di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione acs e climatizzazione (sistemi WI-FI - no cellulari/tablet/PC)

50%

La detrazione è ridotta al 50% per le spese relative a:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.
  • l'acquisto per la sostituzione o per la nuova installazione di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili .
  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • acquisto di schermature solari

 

 

Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali tutti i contribuenti, anche titolari di reddito d’impresa, purché risultino proprietari o titolari di un diritto di godimento dell'immobile su cui effettuare gli interventi di riqualificazione energetica. L’Ecobonus verrà rimborsato a rate e per 10 anni.

 

Il tetto di spesa per l'Ecobonus , a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:

  • € 100.000 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • € 60.000 per involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi;
  • € 60.000 per installazione di pannelli solari;
  • € 30.000 per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

BONUS RISTRUTTURAZIONE 50%

50%

Per le ristrutturazioni edilizie, la normativa prevede una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore e in generale per tutte quelle apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, purchè tale acquisto sia finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione edilizia.

 

Il Bonus ristrutturazione  può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’Irpef, residenti o non in Italia. La detrazione può essere richiesta non solo dal proprietario dell’immobile ma anche dal titolare dei diritti di godimento e da coloro che ne sosterranno le spese.

 

Climamarket.it aiuta tutti i propri clienti ad accedere alle suddette agevolazioni fiscali in modo agevole, mettendo a disposizione dei propri utenti uno specifico metodo di pagamento, ovvero il bonifico con detrazione fiscale. Per avere maggiori informazioni su come utilizzare questo metodo di pagamento, clicca qui.

Scopri i prodotti che rientrano nelle agevolazioni

NB: è importante sapere che i bonus non sono cumulabili. I contribuenti dovranno decidere, qualora l’intervento di riqualificazione dell’immobile dovesse rientrare in entrambi i tipi di agevolazione, di quale beneficio fiscale usufruire. I suddetti bonus non sono cumulabili nemmeno con il Conto Termico 2.0, ovvero quell’incentivo statale valido per tutti gli interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 

Fonti e riferimenti normativi

Decreto Legge 19 Luglio 2020, Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze

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