Spedizione gratuita sopra a € 250
Con il Decreto Legge Rilancio (17 Luglio 2020) sono state apportate grosse novità in materia di ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico. Fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile usufruire della detrazione fiscale fino al 110% a patto che gli interventi di riqualificazione energetica siano associati ad uno dei seguenti interventi trainanti: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate; sostituzione degli impianti di climatizzazione; interventi antisismici sugli edifici presenti nelle zone antisismiche 1,2,3. In questi casi gli interventi agevolati dalla detrazione del 50% o 65% possono usufruire della detrazione fiscale del 110% in 5 anni. Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non associati ad uno degli lavori trainanti, continuano a godere della detrazione del 50% e 65%.
Le informazioni riportate in questa pagina sono indicative; Climamarket.it declina ogni responsabilità in merito alle interpretazioni delle normative in corso di validità sulle Agevolazioni Fiscali e consiglia ai propri clienti di affidarsi, per la corretta gestione della richiesta di agevolazione, al proprio commercialista o al responsabile dei lavori in caso di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica.
Per gli interventi di riqualificazione energetica, le agevolazioni consistono in una detrazione Irpef o Ires, e sono concesse quando si eseguono lavori mirati ad aumentare il livello di efficienza energetica degli immobili esistenti.
Ad esempio: potrà essere sostituita la caldaia a gas con una più efficiente purché in Classe Energetica non inferiore alla Classe A ed usufruire della Detrazione al 50% oppure sostituire la stessa caldaia ma corredata di un "sistema di termoregolazione evoluto" usufruendo della Detrazione al 65%. Un "sistema di termoregolazione evoluto" è quel sistema in grado di "correggere la curva climatica" di un generatore e modificarne in modo diretto il funzionamento; pertanto sono considerati validi i cronotermostati dotati di sonda climatica esterna perché agiscono direttamente sul funzionamento della caldaia (Classi V e VI); le valvole termostatiche sono considerate valide solo se installate (in un numero minimo di tre) in concomitanza alla sostituzione della caldaia e solo se "a bassa inerzia termica" (Classe VIII), negli altri casi non sono valide perché perché agiscono direttamente sui terminali di impianto.
In particolare, la detrazione del 65%, è riconosciuta se le spese vengono sostenute per:
La detrazione è ridotta al 50% per le spese relative a:
Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali tutti i contribuenti, anche titolari di reddito d’impresa, purché risultino proprietari o titolari di un diritto di godimento dell'immobile su cui effettuare gli interventi di riqualificazione energetica. L’Ecobonus verrà rimborsato a rate e per 10 anni.
Il tetto di spesa per l'Ecobonus , a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:
Per le ristrutturazioni edilizie, la normativa prevede una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore e in generale per tutte quelle apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, purchè tale acquisto sia finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione edilizia.
Il Bonus ristrutturazione può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’Irpef, residenti o non in Italia. La detrazione può essere richiesta non solo dal proprietario dell’immobile ma anche dal titolare dei diritti di godimento e da coloro che ne sosterranno le spese.
Climamarket.it aiuta tutti i propri clienti ad accedere alle suddette agevolazioni fiscali in modo agevole, mettendo a disposizione dei propri utenti uno specifico metodo di pagamento, ovvero il bonifico con detrazione fiscale. Per avere maggiori informazioni su come utilizzare questo metodo di pagamento, clicca qui.
Scopri i prodotti che rientrano nelle agevolazioni
NB: è importante sapere che i bonus non sono cumulabili. I contribuenti dovranno decidere, qualora l’intervento di riqualificazione dell’immobile dovesse rientrare in entrambi i tipi di agevolazione, di quale beneficio fiscale usufruire. I suddetti bonus non sono cumulabili nemmeno con il Conto Termico 2.0, ovvero quell’incentivo statale valido per tutti gli interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.